Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
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1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista
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(Incaricati del trattamento)
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(Trattamento di dati detenuti all'estero)
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(Trattamento illecito di dati personali)
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(Cessazione del trattamento dei dati)
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Trattamento di dati particolari
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Trattamento dei dati personali
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1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
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Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
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(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista)
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(Trattamento da parte di soggetti pubblici)
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Obblighi per il titolare del trattamento
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(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)
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(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)
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3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
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(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)
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Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
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Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
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1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
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2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
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2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
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1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
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Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
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5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
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1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
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1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento
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1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
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1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
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1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
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1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
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1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
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1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi
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2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
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2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le
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pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
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trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
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uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitare il trattamento; b) per «trattamento», qualunque operazione
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2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
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1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
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trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
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delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
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1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
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dalle seguenti: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
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3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
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1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve
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2. I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali
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1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
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dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla
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3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato